Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding administrative license revocation penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of illegality raised by the appellant was not properly deducible at this stage. The appellant argued that the lower court erred in applying the administrative penalty of license revocation instead of suspension, citing Constitutional Court jurisprudence. The court rejected this, noting the lower court provided adequate and logical reasoning based on aggravating circumstances and the severity of consequences, including death and serious injuries, which justified the stricter penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 222, comma 2, quarto periodo cod. strada: An appeal based on a ground of illegality is inadmissible if the lower court's reasoning adequately addresses the alleged error without logical flaws or contradictions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALERIO ANDREA nato a MILANO il 29/10/1996 avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Lucca ha applicato a Valerio Andrea, su conforme richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, commi 4, 5 n. 1, 8, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione oltre ad erronea applicazione dell'art. 222, comma 2, quarto periodo cod. strada, secondo la 4ettura datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, nella parte in cui ha disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. L'eccepita censura, infatti, non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dal G.U.P. in sentenza che, senza alcun vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il giudice di merito, in particolare, ha correttamente adempiuto al previsto onere motivazionale riguardante la scelta operata di revocare la patente di guida in luogo della sospensione, esplicando, con motivazione adeguata e coerente con le emergenze processuali, le ragioni per cui ha ritenuto insufficiente la sospensione della patente di guida a garantire le esigenze di prevenzione della sicurezza stradale, osservando come il concorso di due circostanze aggravanti, l'intensità concreta delle stesse e l'aver cagionato plurimi eventi (lesioni gravissime e morte) abbiano conferito al comportamento di guida dell'imputato un livello di gravità tale da giustificare la revoca della patente di guida.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estens