Ordinanza — n. 38017/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad Ali Salman - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza in ordine alle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, artt. 110 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38017/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad Ali Salman - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza in ordine alle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI SALMAN nato il 09/02/1991 avverso la sentenza del 22/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODIdato ay4 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ad Ali Salman - per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza in ordine alle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigli