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Ordinanza — n. 38016/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by detained defendant for failure to deposit domicile declaration in appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Kamil Mustapha inadmissible due to a procedural defect regarding the deposit of a domicile declaration. Although Mustapha argued that his prior election of domicile during arrest validation sufficed, the court held that the specific obligation under Article 581, paragraph 1-ter of the Code of Criminal Procedure applies to appeals filed by detained individuals. Consequently, the court rejected the claim that the earlier act satisfied the current procedural requirement for the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The obligation to deposit a domicile declaration or election in the appeal act is mandatory for detained defendants, and a prior election made during arrest validation does not satisfy this specific procedural requirement for the appeal.

Parole chiave

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Code of Criminal Procedure detained defendant appeal domicile declaration deposit procedural inadmissibility Riforma Cartabia notification of summons Court of Cassation imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
L'inammissibilità è stata, in particolare, dichiarata nella ritenuta violazione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod.
Art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d.
Art. 161, comma 3, cod. proc. pen.
sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione (così, espressamente, Sez.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, D'Amuri, Rv. 285973-01
al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione (così, espressamente, Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, D'Amuri, Rv. 285973-01).3.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a segpente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMIL MUSTAPHA (CUI 05TTZXS) nato il 01/11/2000 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2023 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Kamil Mustapha avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 marzo 2023 con cui l'imputato, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'inammissibilità è stata, in particolare, dichiarata nella ritenuta violazione dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., per non essere stata depositata con l'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. 1.1. Avvero la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Kamil Mustapha, a .mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., assumendo che, trattandosi di un soggetto detenuto, si sarebbe dovuta considerare valida e sufficiente l'elezione di domicilio da lui effettuata in occasione della celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Ed infatti, l'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), prevede che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Orbene, nel caso di specie l'indicato onere, per come congruamente ritenuto dalla Corte di appello, non è stato correttamente adempiuto da parte del Kamil, atteso che, in ossequio al troncante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare seguito, esso grava anche nei confronti dell'imputato detenuto per altra causa - come è, per l'appunto, il ricorrente nel presente giudizio - essendo stato affermato che, in tema di impugnazioni, le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen. sono applicabili all'atto di appello proposto dall'imputato detenuto per altra causa, stante la riferibilità dell'art. 161, comma 3, cod. proc. pen. al solo procedimento in relazione al quale è intervenuta la carcerazione (così, espressamente, Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, D'Amuri, Rv. 285973-01).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Consig