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Ordinanza — n. 38013/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal waiver of the appeal filed before the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fatmir Buddla inadmissible following his formal waiver of the appeal. Although the lower court had sentenced the appellant to four years and two months of imprisonment plus a fine, the appellant submitted a declaration of renunciation on July 15, 2024. The court ruled that this waiver is an irrevocable and formal act, resulting in the immediate inadmissibility of the appeal and ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; The waiver of appeal is a formal, irrevocable, and personal act; once received by the court, it renders the appeal inadmissible without further examination of merits.

Parole chiave

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waiver of appeal inadmissibility formal act irrevocable declaration court costs cassation procedure criminal appeal rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Buddla Fatmir — per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 110 cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Buddla Fatmir — per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
artt. 110 cod. pen
pen., a Buddla Fatmir — per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUDLLA FATMIR nato il 09/11/1981 avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Buddla Fatmir — per quanto di interesse in questa sede - la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni di determinazione dell'entità della pena; vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca dell'autovettura in sequestro.

2. In data 15 luglio 2024 è pervenuto un atto con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione.

3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024