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Ordinanza — n. 38012/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38012/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Luis De Feudis inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked adequate reasoning regarding statutory exclusions from punishability, but this ground was not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the cited complaint did not fall within the specific categories of admissible grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure exclusions from punishability adequate reasoning requirement Article 448 grounds traffico aggravato di stupefacenti altri reati pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Trani ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod, proc.
Art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 337 cod. pen.
Art. 582, 585 cod. pen.
Art. 678, 679 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inadeguata motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inadeguata motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FEUDIS LUIS nato a TRANI il 12/12/1999 avverso la sentenza del 25/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Trani ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., a De Feudis Luis la pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 337 cod. pen. (capo 2); 582, 585 cod. pen. (capo 3); 678, 679 cod. pen. (capo 4). Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inadeguata motivazione delle ragioni di esclusione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in. quanto proposto con . motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024