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Ordinanza — n. 38008/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable re-evaluation of factual evidence by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual evidence previously assessed by the lower courts. The appellant argued that multiple pieces of evidence should have led to an acquittal, claiming the lower courts erred in their discretionary evaluation of the proof. The court rejected this, affirming that the Supreme Court cannot substitute its own assessment of facts or re-read the evidentiary record, reserving such power exclusively for the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as the appreciation of facts remains the exclusive domain of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited appellate court discretion evidence assessment power legality review limits dipendenza da sostanze stupefacenti motivi di cassazione guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCIONE ANTONIO nato a BARI il 01/10/1991 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2022 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 29 aprile 2020 con cui - per quanto di interesse in questa sede - Paccione Antonio era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. n. 309 del 1990, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento, ogni ragionevole dubbio, della sua responsabilità penale, lamentando, sotto vari profili, la ricorrenza di plurimi aspetti probatori che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a pronunciare una decisione assolutoria in suo favore.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito (cfr. pp. 18 e s. della sentenza impugnata), mediante cui sono pervenuti ad affermare, in costanza di plurimi elementi probatori di riscontro, il pieno riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024