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Ordinanza — n. 38002/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it cites non-allowed grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38002/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground cited did not fall within the permitted exceptions of Article 448 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a lack of sufficient reasoning regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found this matter unrelated to the specific admissible grounds such as the defendant's will or legal qualification of facts. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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criminal procedure code inadmissible appeal grounds for appeal Cassazione Roma procedural costs motivi di cassazione azione civile difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Zago Diego la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO DIEGO nato a MONTEBELLUNA il 08/09/1990 avverso la sentenza del 16/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 novembre 2023 il G.I.P. del Tribunale di Treviso ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Zago Diego la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza e insufficienza della motivazione in ordine alle ragioni di riconoscimento della sua responsabilità penale e di determinazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estenso