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Ordinanza — n. 38000/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38000/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lopez Giuseppe Massimiliano inadmissible. The defendant personally signed the petition, whereas the law requires such appeals to be signed by a lawyer enrolled in the Court's special register. The court ruled that personal signing renders the appeal void and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the Court's special register; personal signing by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signing requirement special lawyer register procedural penalty qualified legal representation imputazione per reati di stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I.
Art. 571, cod. proc. pen.
Law no. 103 of 23 June 2017
artt. 110 cod. pen
marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° ottobre 2019 con cui Lopez Giuseppe Massimiliano era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, 5., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEZ GIUSEPPE MASSIMILIANO nato a VITTORIA il 27/07/1968 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avyto alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'9. marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 1° ottobre 2019 con cui Lopez Giuseppe Massimiliano era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato, deducendo alcuni motivi di doglianza.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;

Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, 5., Rv. 273765-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa' di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere es