Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of deducible ground regarding sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued that the sentence of ten months and twenty days was excessive and lacked proper motivation, while the defense contended the penalty was disproportionate. The court ruled that detailed justification is only required for sentences near the maximum or above average, noting this case involved a medium-to-minimum sentence under Article 133 of the Penal Code, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a cassation appeal based on the lack of motivation regarding the proportionality of the sentence is inadmissible when the imposed penalty is not near the maximum or above the average, as the discretion to set a medium or minimum sentence is reserved to the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAMMEH AMADOU nato il 16/12/1980 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4 luglio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Monza del 7 novembre 2022 con cui - per quanto di interesse in questa sede - Jammeh Amadou era stato condannato alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 1.733,33 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, -mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 5 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 ,m9 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere este