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Ordinanza — n. 37996/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised did not fall within the permitted exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a lighter sentencing configuration under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree, but the court found this argument unrelated to the required grounds such as the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not pertain to the expression of the defendant's will, the lack of correlation with the judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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inadmissible appeal Criminal Procedure Code permitted grounds lighter sentencing Cassa delle ammende reato grave di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Teramo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gambacorta Cesare la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione alla mancata configurazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Teramo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gambacorta Cesare la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBACORTA CESARE nato a TERAMO il 25/02/1962 avverso la sentenza del 08/01/2024 del GIP TRIBUNALE di TERAMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Teramo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gambacorta Cesare la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge in relazione alla mancata configurazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore I