Extraordinary appeal dismissed for inadmissibility due to prior rejection of interest-based appeal and procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant sought revocation of a prior costs order after his previous appeal was rejected due to a lack of interest, which had subsequently occurred when a precautionary measure was revoked. The court ruled that the principle of finality bars such appeals when the underlying cause is attributable to the appellant, citing established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; When an appeal is inadmissible due to a lack of interest attributable to the appellant, the appellant may be condemned only to procedural costs, not to the fine payable to the Cassa per le ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRISINA ROCCO nato a COSOLETO il 16/01/1951 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza n. 8812 del 31 gennaio 2024 la Terza Sezione di questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da Frisina Rocco, contestualmente condannandolo al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza il Frisina ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., chiedendo la revoca della disposta condanna al pagamento delle spese processuali, sul presupposto di avere rinunciato al precedente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta revoca della misura cautelare applicata nei suoi confronti. 2..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerata la troncante valenza del principio espresso da questa Corte di legittimità per cui nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso in cassazione per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest'ultimo può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende (così, espressamente, Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres Equita Srl, Rv. 273882-01;
Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere est