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Ordinanza — n. 37987/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37987/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 9 giugno 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Brindisi del 27 aprile 2021 con cui Guarini Emanuele era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 4, commi 2 e 3, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 37987/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Brindisi del 27 aprile 2021 con cui Guarini Emanuele era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 4, commi 2 e 3, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti sanzioni penali recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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COrte Cost., sent. n. 186/2000
delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (COrte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINI EMANUELE nato a MESAGNE il 14/06/1974 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 9 giugno 2023 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Brindisi del 27 aprile 2021 con cui Guarini Emanuele era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 4, commi 2 e 3, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, di cui lamenta l'eccessiva entità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 2 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa. delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (COrte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle