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Ordinanza — n. 37985/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37985/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 giugno 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cuneo del 21 dicembre 2021 con cui Mondino Francesco era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada in ordine alla ritenuta ricorrenza del suo stato di ebbrezza al momento dei fatti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada in ordine alla ritenuta ricorrenza del suo stato di ebbrezza al momento dei fatti.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza inchiesta per reati di droga guida in stato di inattitudine abuso di sostanze contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti esame di cassazione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente . ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDINO FRANCESCO nato a SAVIGLIANO il 08/05/1984 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 giugno 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cuneo del 21 dicembre 2021 con cui Mondino Francesco era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada in ordine alla ritenuta ricorrenza del suo stato di ebbrezza al momento dei fatti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multís, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con l'indicata doglianza, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale (cfr. pp. 4 e ss.).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lug