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Ordinanza — n. 37984/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the challenge on July 3, 2024. The appellant had previously sought to reduce her sentence for specific criminal offenses, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding her criminal responsibility. The court ruled that such a withdrawal is an irrevocable procedural act that immediately renders the appeal inadmissible under the relevant code of criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal is a formal, irrevocable, and personal act; once received by the court, it renders the appeal inadmissible and subjects the appellant to the payment of procedural costs and fines.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility irrevocable act procedural costs criminal procedure code formal declaration Cassa delle ammende ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERENA ELIDE nato a SALASSA il 05/06/1953 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ivrea del 13 aprile 2022, ha ridotto la pena inflitta a Serena Elide nella misura di mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 40, comma 2, e 589, commi 1 e 2, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale.

2. In data 3 luglio 2024 è pervenuto un atto con cui la ricorrente ha dichiarato di rinundare all'impugnazione.

3. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere