Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37981/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37981/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Nocera Inferiore del 9 febbraio 2023 con cui Esercizio Michele era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37981/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Nocera Inferiore del 9 febbraio 2023 con cui Esercizio Michele era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti importazione illegale di stupefacenti sostanze soggette a restrizione pericolo di traffico di stupefacenti traffico qualificato di eroina

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESERCIZIO MICHELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/08/1965 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Nocera Inferiore del 9 febbraio 2023 con cui Esercizio Michele era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza, risulta congruo e logico il ragionamento espresso dalla Corte di appello con cui è stato evidenziato come dalla cessione dello stupefacente detenuto dall'Esercizio, in quanto droga molto pura, si potesse conseguire un guadagno certamente non irrilevante (cfr. p. 8 della sentenza impugnata), così da doversi escludere la ricorrenza di un lucro di speciale tenuità, di rilievo ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.2. La seconda censura è, poi, manifestamente infondata, trattandosi di motivo del tutto generico ed aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024