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Ordinanza — n. 37980/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected second-instance arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37980/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ndile Enkelejda inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis and maximum leniency under Article 62, but merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The court ruled that such appeals must offer a specific, reasoned critique of the lower court's reasoning rather than generic complaints, which renders them inadmissible under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 581, 591 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments rejected in the second instance without providing a specific, reasoned critique of the lower court's legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments lack of reasoned critique Article 131-bis non-punishment Article 62 leniency mitigation imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen.; vizio di motivazione in punto di determinazione della diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che le si sarebbe dovuta riconoscere nella sua massima estensione.
Art. 133 cod. pen.
Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 2 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 12 gennaio 2023 con cui Ndile Enkelejda era stata condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDILE ENKELEJDA nato il 09/12/1993 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 ottobre 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 12 gennaio 2023 con cui Ndile Enkelejda era stata condannata alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione in punto di determinazione della diminuzione di pena per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che le si sarebbe dovuta riconoscere nella sua massima estensione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito (cfr., in particolare, p.

3) per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. 2.2. In ordine, poi, alla seconda doglianza, deve essere osservato come essa, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, di fatto reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lug