Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds not raised in prior appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant introduced a new ground regarding external continuation not previously argued. The applicant challenged the appellate court's confirmation of a sentence increase based on a specific prior judgment, claiming a lack of motivation. The court rejected this as a new issue violating the principle that cassation can only review grounds already presented in lower instances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine grounds of appeal not raised in the previous instance, as this would circumvent the duty of the appellate court to address all relevant issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KBADI JALAL nato il 10/11/1987 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 novembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Padova del 15 novembre 2022 con cui Kbadi 3alal, ritenuta la continuazione con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Padova n. 66 del 7 gennaio 2020, irrevocabile il 28 aprile 2021, previa riqualificazione dei fatti ascrittigli ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stato condannato alla pena in aumento di anni uno, mesi nove, giorni ventiquattro di reclusione ed euro 1.108,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del. suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di continuazione esterna con un'altra sentenza divenuta irrevocabile in data 14 ottobre 2022.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come l'istanza di riconoscimento della continuazione esterna con la specifica sentenza indicata in ricorso costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere este