Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37972/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation and lack of legal qualification. The court rejected arguments regarding drug quantity and abuse liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing for a 'minority' classification of the crime and contesting criminal responsibility for illegal possession. The court ruled that the lower courts correctly evaluated all factual elements to deny the minority classification and that the cassation court lacks power to re-evaluate facts or substitute its own assessment of evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence; it must limit its review to the legal qualification of facts already established by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking minority classification illegal possession cassation inadmissibility factual re-evaluation violazioni della legge sulle armi arma personale traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per omessa riqualificazione dei fatti ascrittigli ai capi A e B ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017
Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep.
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO FRANCESCO nato a PALERMO il 15/11/1984 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 30 marzo 2023 con cui - per quanto di interesse in questa sede - Di Benedetto Francesco era stato condannato alla pena di anni due, mesi uno, giorni diciassette di reclusione ed euro 5.400,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A); 110 cod. pen., 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo B); 110, 697 cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per omessa riqualificazione dei fatti ascrittigli ai capi A e B ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; vizio di motivazione in ordine al ritenuto riconoscimento della sua responsabilità penale per il reato di detenzione abusiva di armi, contestato al capo C.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve tenersi conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr.

Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. pp. 8 e ss. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 2.2.

Parimenti inammissibile, poi, è la seconda doglianza eccepita da parte del ricorrente, dovendo, in proposito, essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945- 01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai 'giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale in ordine alla fattispecie ascrittagli al capo C (cfr. pp. 4 e ss.).3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così dec