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Ordinanza — n. 37969/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-deducible ground regarding mandatory confiscation reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37969/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was not deducible at this stage of proceedings. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for confiscating his mobile phone under Article 240 of the Penal Code. The Court held that while the confiscation was discretionary, the trial court had implicitly provided adequate justification for seizing the phone used in the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 240, cod. pen.: An appeal based on the alleged lack of reasoning for a discretionary confiscation order is inadmissible if the lower court's decision contains sufficient, albeit implicit, grounds for the measure.

Parole chiave

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confiscation of instruments discretionary confiscation inadmissible appeal lack of reasoning sentenza di patteggiamento uso del telefono cellulare alla guida licenza per antenna di telefonia reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 240, cod. pen.
in relazione all'art. 240 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
pen., a Saad Hasan la pena di mesi nove di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in ordine a due reati ex art. 73, comma 5, D.P.R.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza del 15 novembre 2023 il Tribunale di Modena ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 15 novembre 2023 il Tribunale di Modena ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Saad Hasan la pena di mesi nove di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in ordine a due reati ex art.
art. 240 cod. pen
in relazione all'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni
Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAAD HASAN nato a CAIR0( EGITTO) il 10/12/1995 avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15 novembre 2023 il Tribunale di Modena ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Saad Hasan la pena di mesi nove di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in ordine a due reati ex art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen. e mancanza di motivazione, per essere stata disposta la confisca di un suo telefono cellulare in assenza dei necessari presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. L'art. 240 cod. pen. prevede, infatti, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01).

Trattandosi, tuttavia, di confisca facoltativa, il giudice di merito è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni serviti o destinati a commettere il reato, e ciò anche laddove si verta in ipotesi di sentenza di patteggiamento (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454-01). Orbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale di Modena abbia sufficientemente esplicato, sia pure in via implicita e nella sintesi che tipicamente connota la redazione della motivazione di una sentenza di patteggiamento, le ragioni di confisca dei beni in sequestro, ivi compreso il telefono cellulare utilizzato dall'imputato per perpetrare i suoi crimini.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024