Italian Court dismisses appeal as generic and lacks interest due to minimum statutory sentence application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Lanna inadmissible for being generic and lacking legal interest. The lower court had already applied mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code to the maximum extent, resulting in the minimum statutory sentence. Consequently, the court found no merit in the claim regarding sentencing errors and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal challenging a sentence is inadmissible if it is generic and lacks interest, particularly when the court of first instance has applied statutory mitigating circumstances to their maximum extent and imposed the minimum statutory penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANNA ANTONIO nato a PORTICI il 07/06/1957 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da Antonio Lanna, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, è inammissibile perché generico, e, comunque, perché privo di interesse, posto che i giudici di merito hanno applicato le circostanze ex art. 62-bis nella massima estensione cod. pen. e la pena è stata determinata nel minimo edittale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.