Cassation appeal dismissed because defendant failed to request conditional suspension of sentence at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Angela Sesta's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Sesta argued against the non-granting of conditional sentence suspension, but the appellate court had not considered it because she never requested it during the second instance. The court ruled that a defendant cannot complain about the non-application of this benefit if they did not explicitly ask for it in the merits trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; The defendant cannot challenge the non-granting of conditional sentence suspension via cassation if they failed to request the benefit during the merits proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESTA ANGELA nato a SIRACUSA il 19/09/1996 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Sesta Angela che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod.pen. è inammissibile. Deve rilevarsi che l'imputatanon aveva chiesto con i motivi di appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sicchè ora non può dolersi della mancata concessione.
In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consige_ stensore Il President