Ordinanza — n. 37846/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/06/1962 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Perna Giuseppe, che contesta l'assenza e/o apparenza della motivazione postAase della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile per difetto di specificità. Esso è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod.pen; Ordinanza — n. 37846/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile per difetto di specificità. Esso è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 01/06/1962 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Perna Giuseppe, che contesta l'assenza e/o apparenza della motivazione postAase della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile per difetto di specificità. Esso è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile.
Lamenta in via del tutto generica, senza raffronto con la decisione impugnata che non avrebbe applicato una pena nei minimi edittali e avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche, là dove la sentenza impugnata ha rilevato il minimo discostamento dai minimi edittali e l'ha argomentato così come ha argomentato il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. in ragione dei precedenti penali. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consigli Z Il P