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Ordinanza — n. 37844/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37844/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37844/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIROLAMO VITO MATTEO nato a CONVERSANO il 29/01/1950 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; 1T O ytArCtO Rilevato che il motivo di ricorso proposto da 17~ De Girolamo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, peraltro a fronte di una motivazione del tutto adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, che ha spiegato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione dei precedenti penali dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37844/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.

Parole chiave

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sanzioni penali divieto dell'arresto personale per debiti precedenti penali gravi gravità della pena infrazione privilegiata sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIROLAMO VITO MATTEO nato a CONVERSANO il 29/01/1950 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; 1T O ytArCtO Rilevato che il motivo di ricorso proposto da 17~ De Girolamo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, peraltro a fronte di una motivazione del tutto adeguata e priva di profili di illogicità manifesta, che ha spiegato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione dei precedenti penali dell'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.