Italian court dismisses appeal on tax fraud grounds, citing inadmissibility and lack of prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Todaro Michele inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as a redundant challenge to the lower court's reasoning regarding accounting records and the second ground because the crime of permanent concealment of accounting documents had not yet expired. The decision rests on the principle that arguments already thoroughly examined by the trial judge cannot be re-litigated, and the specific nature of the offense prevents the statute of limitations from having run. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Art. 157 c.p.: Appeals challenging the correctness of the trial court's reasoning on the establishment of accounting records or the timing of the crime's consummation are inadmissible if the arguments have already been adequately examined and dismissed by the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODARO MICHELE nato a CALTANISSETTA il 27/05/1980 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Todaro Michele, che contesta la correttezza della motivazione postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato l'istituzione delle scritture contabili stante la prova dell'emissione delle fatture commerciali emesse nel 2014 relative a transazioni commerciali, attraverso l'accertamento nel cassetto fiscale, da cui l'occultamento delle stesse non rivenute in sede di verifica fiscale (cfr. pag.
3) in quanto il mancato rinvenimento della copia presso l'emittente è conseguente alla loro distruzione o omissione e il dolo del reato tenuto conto che per l'anno 2014 l'imputato non aveva presentato la dichiarazione Iva e ciò al fine di evadere l'imposta. Ritenuto che il secondo motivo che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato è inammissibile essendo il reato di occultamento della documentazione contabile di natura permanente la cui consumazione inizia a decorrere al momento dell'accertamento in data 17/12/2019, sicchè al tenuto conto del termine di prescrizione di dieci anni, il reato non si è ad oggi ancora prescritto. Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consigl,2 . remstensore e.._t Il Presidente