Ordinanza — n. 37835/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTO NICOLA nato a MESSINA il 19/05/1973 avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Nicola Giannetto, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove - in specie, la deposizioni del teste Albenese, in relazione alla quale si deduce non un travisamento, ma una motivazione ritenuta apparente -, avendo il Tribunale accertato, con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità - la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, posto che alcuni prodotti caseari erano detenuti per la vendita in cattivo stato di conservazione, stante la presenza di muffe, e non essendo detti formaggi tra quelli che fisiologicamente producono muffa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37835/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTO NICOLA nato a MESSINA il 19/05/1973 avverso la sentenza del 18/01/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Nicola Giannetto, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove - in specie, la deposizioni del teste Albenese, in relazione alla quale si deduce non un travisamento, ma una motivazione ritenuta apparente -, avendo il Tribunale accertato, con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità - la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, posto che alcuni prodotti caseari erano detenuti per la vendita in cattivo stato di conservazione, stante la presenza di muffe, e non essendo detti formaggi tra quelli che fisiologicamente producono muffa; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.