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Ordinanza — n. 37834/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded for tax evasion omission without specific intent proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Benetta Guido's appeal inadmissible due to manifest lack of foundation regarding criminal liability for tax evasion. The lower court had established that Guido, as administrator of Flexprint srl, engaged in speculative acquisitions to evade VAT, a fact the appeal failed to rebut. Consequently, the appeal was rejected, and Guido was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Revenue Fund.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; An appeal alleging violation of law or defect in reasoning concerning criminal liability for tax evasion is inadmissible if manifestly unfounded due to lack of evidence regarding specific intent.

Parole chiave

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tax evasion omission specific intent requirement criminal appeal inadmissibility VAT declaration failure manifestly unfounded appeal complicità in sottrazione d'imposta elusione fiscale sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENETTA GUIDO nato a TREVISO il 16/07/1955 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Benetta Guido che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali in punto dolo specifico (non è oggetto di censura l'affermazione della responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito per i quali si è già formato il giudicato) è inammissibile perché manifestamente infondato.

La sentenza impugnata dopo avere ripercorso e ricostruito le vicende societarie della Flexprint srl di cui il Benetta era amministratore di diritto, ha argomentato che l'operazione di acquisizion i e gestione della società da parte di soggetto professionalmente competen ache aveva in animo di rivenderla, era una operazione speculativa in cui lo scopo era anche quello di evadere le imposte ovvero di non versare l'iva per effetto della omissione della prestazione della relativa dichiarazione (cfr. 7 e ss.). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Rilevato che non è dovuto il rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile fallimento Flexprint srl in quanto la medesima parte civile ha concluso unicamente per il reato di bancarotta fraudolenta e ricorcsoabusivo al credito, reati per i quali non vi era impugnazione dell'imputato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla in punto spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Considfe dtensore Il Pr