Ordinanza — n. 37830/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARENA PIETRO nato a PAVIA il 04/02/1973 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Carena Pietro che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione di imposta pari a C 75.332,00, è inammissibile perché manifestamente infondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen; Ordinanza — n. 37830/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione di imposta pari a C 75.332,00, è inammissibile perché manifestamente infondato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARENA PIETRO nato a PAVIA il 04/02/1973 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Carena Pietro che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione di imposta pari a C 75.332,00, è inammissibile perché manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità dell'offesa in ragione del superamento di quasi l 50% del valore soglia di punibilità. Si tratta di una decisione in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini di evasione delle imposte, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata ad euro 50.000,00 dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 — 01).
Rilevato r6 pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consi ere estensore L Il Presiden