Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37827/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory grounds under Art. 448, para. 2-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37827/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Musumeci inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Musumeci argued a defect in reasoning regarding Article 133 of the Penal Code, but the Court found his claims did not fall within the narrow exceptions allowing cassation against settlement sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued pursuant to Article 444 of the Code of Criminal Procedure are inadmissible except for specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility settlement sentence grounds Article 448 paragraph 2-bis procedural defect dismissal criminal procedure code motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 133, cod. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 133 cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSUMECI FRANCESCO nato a CATANIA il 20/07/1966 avverso la sentenza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di CATANIAfa-a-io avviso alle p-›; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il ricorso di Francesco Musumeci, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.