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Ordinanza — n. 37824/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against employer's liability for unpaid social security contributions based on DM 10 records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Bechini Federico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for unpaid social security contributions, arguing against the validity of DM 10 forms as proof of payment. The court rejected these arguments, citing established jurisprudence that DM 10 records, generated from individual and corporate declarations, constitute full proof of remuneration payment.

Regesto Legislator

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Art. 2 legge n. 638 del 1983; Art. 164 c.p.: The DM 10 forms generated by the INPS system, based on employer declarations, constitute full proof of social security contribution payment, and the crime of generic intent requires only awareness of the omission.

Parole chiave

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social security contributions DM 10 forms employer liability generic intent crime inadmissible appeal INPS declarations procedural costs contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2 legge n. 638 del 1983
Art. 164 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni
Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone
Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECHINI FEDERICO nato a PESCIA il 29/09/1979 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Bechini Federico, che contesta la correttezza della motivazione postaase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983 in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo della stessa censura devoluta al giudice di appello e da quel giudice disattesa in modo corretto in diritto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Franzoni, Rv. 267781;

Sez. 3, n. 43602 del 09/09/2015, Ballone, Rv. 265272). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'assenza del dolo del reato è generico e meramente contestativo e avulso da argomenti specifici con riguardo al caso concreto tenuto conto che il reato è punito a titolo di dolo generico, sicchè è sufficiente la consapevolezza di omettere il versamento che si sa dovuto in adempimento dell'obbligo gravante sull'imprenditore di effettuare le trattenute e versarle all'istituto di previdenza. Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.