Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints on facts and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carlo Benfante inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected arguments regarding the conviction for organized sports betting because they constituted mere complaints on facts rather than legal errors. Furthermore, the appeal failed to specify why the sentencing was inappropriate or why the statutory cause of non-punibility should apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 376 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or lacking specific grounds for non-punibility are inadmissible as they do not demonstrate a violation of law or a manifestly illogical assessment by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFANTE CARLO nato a PALERMO il 09/04/1984 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da Carlo Benfante, che deduce il vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di appello ribadito che l'imputato - il quale non era in possesso della prescritta licenza, né l'aveva mai richiesta - non si era limitato a svolgere attività di ricarica dei conti-gioco dei singoli scommettitori, ma aveva trasmesso all'allibratore straniero le scommesse, pagato le vincite e messo a disposizione di alcuni clienti conti-giogo intestati a soggetti di comodo: condotte che integrano l'elemento oggettivo del delitto in contestazione; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, sia perché la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora, come nella specie, la struttura argomentativa della sentenza richiami elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097), come nella specie, avendo i giudici di merito accertato la gravità del fatto desunta dalla gestione in forma professionale e organizzata di un centro di abusiva raccolta di scommesse sportive, provvisto di dodici postazioni internet attive e con numerosi clienti, come attestato dal rinvenimento della contabilità delle puntate; sia perché il motivo è generico, non indicando alcun elemento specifico, risultante dagli atti, tale per cui l'offesa merita l'appellativo di "particolare tenuità"; considerato che il terzo motivo, che lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto la Corte di merito, per un verso, non ha ravvisato alcun elemento valorizzabile ex art. 62 -bis cod. pen., elemento peraltro nemmeno indicato dal ricorrente; per altro verso, ha ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in misura di poco superiore al minimo edittale, in relazione alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta da una precedente condanna definitiva per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom