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Ordinanza — n. 37820/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding prescription calculation ignoring defense suspension periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37820/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to account for 286 days of suspension in the prescription period calculation. The applicant argued for the extinction of the crime due to prescription, but the court found the crime expired on February 2, 2024, after the appealed judgment was issued. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 83 comma 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the applicant overlooks statutory suspension periods that extend the prescription timeline beyond the contested judgment date.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal prescription period calculation defense suspension periods pandemic emergency measures court costs and fine termine di sospensione osservanza dei termini durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 83 comma 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18
art. 616 cod. proc. pen
stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALITI ANGELO AGATINO nato a BELPASSO il 04/02/1962 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Angelo Agatino VitaliC, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, nel computo del termine,pan_laa-eenstd-erdt9non ha considerato i periodi di sospensione, pari a complessivi 222 giorni (dal 25.10.2019 al 31.03.2020, per astensione del difensore dalle udienze, oltre a 64 giorni per effetto delle disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-03), sicchè il reato si è prescritto il 2 febbraio 2024, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 20