Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior review and lack of suspension benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maffei Pasquale inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the court's reasoning regarding accounting records and the denial of suspended sentence benefits. The court rejected these arguments as previously examined and dismissed, citing the existence of prior criminal records and negative prognoses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Appeals against judgments are inadmissible if they reproduce grounds already adequately examined and rejected by the trial court on legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI PASQUALE nato a SOLOFRA il 20/05/1949 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Maffei Pasquale, che contesta la correttezza della motivazione postat'base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato l'istituzione delle scritture contabili stante la prova dell'emissione delle fatture commerciali per gli anni 2008-2009, attraverso l'anagrafe tributaria, da cui l'occultamento delle stesse non rivenute in sede di verifica fiscale nel 2012 (cfr. pag.
5) in quanto il mancato rinvenimento della copia presso l'emittente è conseguente alla loro distruzione o omissione. Ritenuto che il secondo motivo che contesta il diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato perché la corte territoriale, oltre a rilevare la presenza di un precedente penale per bancarotta, ha argomentato la prognosi negativAcirca l'astensione dalla commissione di altri reati elemento di giudizio che deve sussistere per il riconoscimento del beneficio oltre ai requisiti di pena. Rilevato 9,cpertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consig stensore Il Pre