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Ordinanza — n. 37816/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37816/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORABONA GABRIELE nato a NAPOLI il 26/01/1996 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Orabona Gabriele, che contesta la correttezza della motivazione postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di 291 bis d.p.r. n. 43 del 1973 in punto riconoscimento dell'imputato ad opera della PG, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento, a cui si è attenuto il giudice territoriale, secondo cui i riconoscimenti fotografici - non regolati dal codice di procedura penale, che siano stati effettuati in sede di indagini di polizia giudiziaria, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37816/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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identificazione credibile documenti d'identità prove fabbricate prove acquisite tramite sorveglianza verosimiglianza della persecuzione contraffazione di merci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORABONA GABRIELE nato a NAPOLI il 26/01/1996 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Orabona Gabriele, che contesta la correttezza della motivazione postavbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di 291 bis d.p.r. n. 43 del 1973 in punto riconoscimento dell'imputato ad opera della PG, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento, a cui si è attenuto il giudice territoriale, secondo cui i riconoscimenti fotografici - non regolati dal codice di procedura penale, che siano stati effettuati in sede di indagini di polizia giudiziaria, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice.

In tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sè, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato e/o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Verde, Rv. 266023). Il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908), attendibilità confermata, secondo i giudici territoriali, dalla circostanza che i fatti sono avvenuti presso l'abitazione di residenza dell'imputato.

Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04 ottobre 2024 Il ConsiiYi estensore Il