Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37813/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise grounds on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the first ground regarding subjective elements was not raised during the appellate proceedings. The second ground concerning general mitigating circumstances was rejected as generic and unsupported by the lower court's finding of prior criminal records. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must raise all substantive grounds at the appellate stage; failure to do so renders subsequent arguments inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal failure to raise grounds subjective element mitigating circumstances procedural default prior criminal record costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMMA PAOLA nato a ROMA il 30/04/1965 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da Paola Summa, che lamenta il vizio di motivazione, l'erronea applicazione delle legge penale e il travisamento della prova in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile perché non era stato devoluto con l'appello, sicché non può essere dedotto, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello non solo escluso la sussistenza di elementi valorizzabili per una mitigazione della pena, ma individuato, come elemento ostativo, i plurimi precedenti penali (per false attestazioni e per bancarotta fraudolenta) di cui è gravatR kricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.