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Ordinanza — n. 37811/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37811/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZADEJA CESK nato il 22/04/1979 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Cesk Zadeja, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito (p. 7 ss. della sentenza impugnata) ribadito la fittizietà delle operazioni indicate in fattura sulla base della valutazione complessiva e congiunta - e non atomistica, come pretende il ricorrente - di una serie di elementi, quali:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37811/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7 ss. della sentenza impugnata) ribadito la fittizietà delle operazioni indicate in fattura sulla base della valutazione complessiva e congiunta - e non atomistica, come pretende il ricorrente - di una serie di elementi, quali:

Parole chiave

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fatture fittizie addebito di tasse dazi doganali non pagati frode all'imposta sul valore aggiunto deduzione delle spese professionali detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZADEJA CESK nato il 22/04/1979 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Cesk Zadeja, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito (p. 7 ss. della sentenza impugnata) ribadito la fittizietà delle operazioni indicate in fattura sulla base della valutazione complessiva e congiunta - e non atomistica, come pretende il ricorrente - di una serie di elementi, quali:

Demiri, evasore totale, nel 2015 aveva emesso fatture per 300.000 euro; i costi ammontavano a 700 euro, importo incompatibile con l'i.v.a. oggetto di fatturazione; l'assenza di dipendenti; la descrizione generica delle fatture, peraltro tutte concentrate nei mesi autunnali e invernali, quando i lavori di intonacatura hanno un calo per le condizioni meteo, e redatte su bollettari non fiscali e non pre numerati, sicché non era possibile verificare la coerenza delle numerazioni progressive con i blocchetti cartacei; la duplicazione - o addirittura, la triplicazione - delle fatture; la non coerenza delle date con la numerazione complessiva; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre