Ordinanza — n. 37810/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABacuku Aleksander propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova in data 13/03/2024. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 544 comma 2 cod.proc.pen, art. 585 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37810/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 marzo 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi. -1-,,, a -120 Le motivazioni sono state depositate nei termini di quindici giorni, in data 26 arte 2024, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACUKU ALEKSANDER CUI 0333SN6 nato il 08/06/1983 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdak-e-awise-a4e-pa-Pti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 9L1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Bacuku Aleksander propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova in data 13/03/2024.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.
b) cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 marzo 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi. -1-,,, a -120 Le motivazioni sono state depositate nei termini di quindici giorni, in data 26 arte 2024, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett.
b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 27 aprile 2024 (essendo l'imputato libero presente). Il ricorso per cassazione, depositato via pec in data 27 maggio 2024, come attestato dalla Corte d'appello, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il consigl c e stensore f Il Presiden