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Ordinanza — n. 37810/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37810/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bacuku Aleksander propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova in data 13/03/2024. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 544 comma 2 cod.proc.pen, art. 585 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37810/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 marzo 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi. -1-,,, a -120 Le motivazioni sono state depositate nei termini di quindici giorni, in data 26 arte 2024, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

Parole chiave

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altri capi d'accusa gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza difesa penale testimone a carico accusa

Disposizioni normative citate

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art. 544 comma 2 cod.proc.pen
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 marzo 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi.
art. 585 cod.proc.pen
c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen.
art. 616 c.p
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACUKU ALEKSANDER CUI 0333SN6 nato il 08/06/1983 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdak-e-awise-a4e-pa-Pti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 9L1

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Bacuku Aleksander propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova in data 13/03/2024.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.

b) cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 marzo 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi. -1-,,, a -120 Le motivazioni sono state depositate nei termini di quindici giorni, in data 26 arte 2024, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall'art. 544 comma 2 lett.

b) cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., scadeva al 27 aprile 2024 (essendo l'imputato libero presente). Il ricorso per cassazione, depositato via pec in data 27 maggio 2024, come attestato dalla Corte d'appello, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 ottobre 2024 Il consigl c e stensore f Il Presiden