Ordinanza — n. 37808/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHAMA IFEANYI nato il 21/04/1995 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 1. - La Corte d'appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione del 02/12/2022, di annullamento limitatamente alla determinazione dei singoli aumenti di pena, secondo il dictum delle Sezioni Unite Pizzone, ha rideterminato la pena inflitta, per i reati di cui all'art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di Ahama Ifeanyi in anni nove mesi tre e giorni dieci di reclusione. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili in osservanza dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Pizzone, avendo indicato la misura dei singoli aumenti per i capi di imputazione ritenuti omogenei per pari gravità del fatto e, parimenti, argomentato la misura in ragione appunto dalla gravità dei singoli addebiti (cfr. pag. 97).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37808/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una motivazione incensurabile e corretta in diritto. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHAMA IFEANYI nato il 21/04/1995 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 1. - La Corte d'appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di cassazione del 02/12/2022, di annullamento limitatamente alla determinazione dei singoli aumenti di pena, secondo il dictum delle Sezioni Unite Pizzone, ha rideterminato la pena inflitta, per i reati di cui all'art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di Ahama Ifeanyi in anni nove mesi tre e giorni dieci di reclusione. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili in osservanza dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Pizzone, avendo indicato la misura dei singoli aumenti per i capi di imputazione ritenuti omogenei per pari gravità del fatto e, parimenti, argomentato la misura in ragione appunto dalla gravità dei singoli addebiti (cfr. pag. 97).
Si tratta di una motivazione incensurabile e corretta in diritto. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consigli tensore Il