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Ordinanza — n. 37807/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding false declaration of non-condemnation and sentencing criteria application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that the crime of false declaration was abrogated or that sentencing criteria were misapplied. The appellant claimed the offense was repealed by the 2023 Budget Law, while the lower court had found the defendant falsely certified non-condemnation under Art. 416 bis. The court ruled the appeal infounded based on established precedent and confirmed the lower court's detailed reasoning on sentencing factors met the mandatory motivation requirements.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.l. n. 4 del 2019; Art. 133 cod. pen.: The appeal challenging the abrogation of the false declaration crime or the sentencing determination is inadmissible when the lower court's reasoning aligns with consolidated case law and explicitly identifies relevant criteria for the penalty.

Parole chiave

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false declaration crime sentencing criteria application mandatory judicial motivation abrogation of criminal offense inadmissible appeal inchiesta per falsità atti uso di false generalità reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.l. n. 4 del 2019
Art. 133 cod. pen.
Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen.
art. 416 bis cod.pen
è manifestamente infondata avendo, i giudici del merito, con doppio conforme accertamento, argomentato che l'imputato aveva sottoscritto il modulo autocertificando falsamente di non essere stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen.
art. 133 cod.pen
Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024
1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023, con decorrenza dal 01/01/2024, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv.
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZINI ANGELO nato a GELA il 05/10/1978 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Vizzini Angelo, che deduce l'abrogazione del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ad opera dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023, con decorrenza dal 01/01/2024, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01 e successive conformi) Ritenuto che la censura sul vizio di motivazione postaN'base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 cit.

è manifestamente infondata avendo, i giudici del merito, con doppio conforme accertamento, argomentato che l'imputato aveva sottoscritto il modulo autocertificando falsamente di non essere stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen. è generico e manifestamente infondato. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi (cfr. 3, gravità del fatto e precedenti penali).

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consi estensore I