Italian Court dismisses appeal as charges and conviction align with income fraud law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aulicino Tommaso inadmissible, rejecting his claims of legal violation and lack of non-punishment grounds. The appellant argued for a correlation between charges and conviction regarding income fraud, but the court found the conviction for false income certification matched the indictment. Consequently, the court ruled the appeal baseless due to the habitual nature of the defendant's behavior and the alignment of the verdict with the specific charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the conviction for false income certification aligns with the indictment, and the defendant's habitual conduct negates the claim of non-punishment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AULICINO TOMMASO nato a CATANZARO il 25/05/1978 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Aulicino Tommaso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 521 cod.proc.penullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sia manifestamente infondato dal momento che l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019 in relazione alla falsa attestazione di circostanze rilevanti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, come contestato nel capo di imputazione, e non già per l'omessa indicazione della variazione del reddito di cui al comma 5 cit.
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato tenuto conto dell'abitualità del comportamento (quattro condanne per la violazione dell'art. 95 d.p.r. 115/2002 volte ad ottenere il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) della stessa indole. Rilevato e pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consi 27 estensore Il Presidente