Italian Court dismisses appeal as mere complaint on facts regarding abandonment of dog on public street.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Erminia Primerano inadmissible because it consisted solely of complaints regarding the factual evaluation of evidence. The lower court found that Primerano abandoned her dog on a public street by tying it to a lamppost, a fact the appellate court deemed not manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected, and Primerano was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only mere complaints on facts without demonstrating a manifestly illogical evaluation of evidence, as such matters fall within the exclusive domain of the trial court's merit assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIMERANO ERMINIA nato a MESSINA il 26/01/1964 avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Erminia Primerano, che deduce il vizio di motivazione, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo il Tribunale accertato che l'imputata aveva abbandonato il proprio cane sulla pubblica via, legandolo a un palo della luce; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.