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Ordinanza — n. 37803/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere complaint on facts regarding abandonment of dog on public street.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37803/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Erminia Primerano inadmissible because it consisted solely of complaints regarding the factual evaluation of evidence. The lower court found that Primerano abandoned her dog on a public street by tying it to a lamppost, a fact the appellate court deemed not manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected, and Primerano was ordered to pay procedural costs and a €3,000 fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only mere complaints on facts without demonstrating a manifestly illogical evaluation of evidence, as such matters fall within the exclusive domain of the trial court's merit assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
abandonment of dog public street inadmissible appeal mere complaints on facts merit review procedural costs criminal fine sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIMERANO ERMINIA nato a MESSINA il 26/01/1964 avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Erminia Primerano, che deduce il vizio di motivazione, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo il Tribunale accertato che l'imputata aveva abbandonato il proprio cane sulla pubblica via, legandolo a un palo della luce; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.