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Ordinanza — n. 37801/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37801/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL KEWIN nato a MAGENTA il 10/06/1997 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Kewin Bul, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello ribadito che il manufatto abusivo era certamente destinato a duratura permanenza, e ciò sulla base del collegamento dello scarico del bagno e dell'attacco dell'acqua alle reti esistenti, dell'esistenza del condizionatore e della presenza di un cordolo e di piastrelle attorno alla casetta (p.5-6 della sentenza impugnata); letta la memoria del difensore, avv.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37801/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nicola Stocchiero, che, nel richiamarsi ai motivi di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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idoneità all'edificazione motivi di ordine estetico lunghezza della costruzione licenza edilizia per abitazioni qualità attesa inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Nicola Stocchiero, che, nel richiamarsi ai motivi di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUL KEWIN nato a MAGENTA il 10/06/1997 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Kewin Bul, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello ribadito che il manufatto abusivo era certamente destinato a duratura permanenza, e ciò sulla base del collegamento dello scarico del bagno e dell'attacco dell'acqua alle reti esistenti, dell'esistenza del condizionatore e della presenza di un cordolo e di piastrelle attorno alla casetta (p.5-6 della sentenza impugnata); letta la memoria del difensore, avv.

Nicola Stocchiero, che, nel richiamarsi ai motivi di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024