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Ordinanza — n. 37799/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37799/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITO RITA nato a PALERMO 11 18/04/1978 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Milito Rita, che contesta la correttezza della motivazione lk postaVbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'a rt. e f le t. q) 4 e; e; 4,0 del d.P.R. n. 380 del 2001, 83 e 85 stesso dpr, 349 cod.pen. è privo di-gelar .Ge,in in quanto prospetta deduzioni generiche, limitandosi ad una enunciazione massime della giurisprudenza di legittimità, e privo delle ragioni di critica specifica alla sentenza impugnata e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen. Rilevato 96 pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delti-icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 591 comma 1 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 37799/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e f le t. q) 4 e; e; 4,0 del d.P.R. n. 380 del 2001, 83 e 85 stesso dpr, 349 cod.pen. è privo di-gelar .Ge,in in quanto prospetta deduzioni generiche, limitandosi ad una enunciazione massime della giurisprudenza di legittimità, e privo delle ragioni di critica specifica alla sentenza impugnata e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen. Rilevato 96 pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delti-icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione legittimazione a contestare licenza infrazione privilegiata risposta alla petizione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 591 comma 1 cod.proc.pen
è privo di-gelar .Ge,in in quanto prospetta deduzioni generiche, limitandosi ad una enunciazione massime della giurisprudenza di legittimità, e privo delle ragioni di critica specifica alla sentenza impugnata e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILITO RITA nato a PALERMO 11 18/04/1978 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Milito Rita, che contesta la correttezza della motivazione lk postaVbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'a rt. e f le t. q) 4 e; e; 4,0 del d.P.R. n. 380 del 2001, 83 e 85 stesso dpr, 349 cod.pen. è privo di-gelar .Ge,in in quanto prospetta deduzioni generiche, limitandosi ad una enunciazione massime della giurisprudenza di legittimità, e privo delle ragioni di critica specifica alla sentenza impugnata e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 cod.proc.pen. Rilevato 96 pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delti-icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Consigli í- tensore Il Presidente