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Ordinanza — n. 37797/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37797/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIMI ANTONINO nato a CASTELFIORENTINO il 06/09/1947 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Antonib Rimi, che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello, anche alla luce delle documentazione prodotta dalla difesa, ribadito (p. 4 ss. della sentenza impugnata) sia la non effettività delle cessioni di merce tra le Pireos s.r.l. e la Errea (capo B) e tra la Errea e la Masiero s.r.l. (capo D), stante la mancanza di documentazione amministrativa e bancaria comprovante gli ordinativi e i pagamenti di detta merce, per un ammontare di oltre 900.000 euro; sia l'inesistenza delle operazioni di cui ai capi A) e C), stante l'accertata indisponibilità della merce da parte delle società asseritamente venditrici, essendo risultate mere "cartiere"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionè pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37797/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello, anche alla luce delle documentazione prodotta dalla difesa, ribadito (p. 4 ss. della sentenza impugnata) sia la non effettività delle cessioni di merce tra le Pireos s.r.l. e la Errea (capo B) e tra la Errea e la Masiero s.r.l. (capo D), stante la mancanza di documentazione amministrativa e bancaria comprovante gli ordinativi e i pagamenti di detta merce, per un ammontare di oltre 900.000 euro; sia l'inesistenza delle operazioni di cui ai capi A) e C), stante l'accertata indisponibilità della merce da parte delle società asseritamente venditrici, essendo risultate mere "cartiere"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionè pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

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fatture fittizie irregolarità finanziarie documenti mancanti omissione della contabilità produzione di documenti finanziari frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIMI ANTONINO nato a CASTELFIORENTINO il 06/09/1947 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Antonib Rimi, che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello, anche alla luce delle documentazione prodotta dalla difesa, ribadito (p. 4 ss. della sentenza impugnata) sia la non effettività delle cessioni di merce tra le Pireos s.r.l. e la Errea (capo B) e tra la Errea e la Masiero s.r.l. (capo D), stante la mancanza di documentazione amministrativa e bancaria comprovante gli ordinativi e i pagamenti di detta merce, per un ammontare di oltre 900.000 euro; sia l'inesistenza delle operazioni di cui ai capi A) e C), stante l'accertata indisponibilità della merce da parte delle società asseritamente venditrici, essendo risultate mere "cartiere"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionè pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2