Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37796/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37796/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDETTI MARCO nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 24/10/1961 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Guidetti Marco, che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in punto assenza di elemento soggettivo del reato per avere fatto affidamento su un terzo a cui aveva affidato la tenuta della contabilità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3 n. 16469 del 28/02/2020, Rv. 278966 - 01) mancato pagamento dell'iva in un contesto nel quale il ricorrente aveva presentato la dichiarazione annuale iva, salvo poi non versare le imposte e omettere la presentazione della dichiarazione finalizzata all'evidenza a non corrispondere detta imposta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 507 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 37796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Infine, è inammissibile per manifesta infondatezza il quarto motivo di ricorso là dove si denuncia la mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 507 cod.proc.pen. e 603 cod.proc.pen. in assenza dei presupposti. Rilevato 5 " pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione dei redditi complicità in sottrazione d'imposta omissione della contabilità dichiarazione fiscale tardiva omissione del contribuente appropriazione indebita di imposte alla fonte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 507 cod.proc.pen
Infine, è inammissibile per manifesta infondatezza il quarto motivo di ricorso là dove si denuncia la mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 507 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDETTI MARCO nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA il 24/10/1961 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Guidetti Marco, che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 in punto assenza di elemento soggettivo del reato per avere fatto affidamento su un terzo a cui aveva affidato la tenuta della contabilità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte del professionista a ciò incaricato, la prova del dolo specifico in capo al contribuente può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione (Sez. 3 n. 16469 del 28/02/2020, Rv. 278966 - 01) mancato pagamento dell'iva in un contesto nel quale il ricorrente aveva presentato la dichiarazione annuale iva, salvo poi non versare le imposte e omettere la presentazione della dichiarazione finalizzata all'evidenza a non corrispondere detta imposta.

Ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e anche generici. La censura che lamenta la condanna in violazione del canone del ragionevole dubbio, è manifestamente infondata, tenuto conto che in assenza di qualsivoglia allegazione dei costi da parte del ricorrente, la sentenza impugnata, ha determinato l'ammontare dei ricavi dalla banca dati e l'ammontare sopra soglia dell'imposta evasa, sulla scorta della dichiarazione annuale iva del ricorrente. Generico il terzo motivo che deduce il vizio di motivazione sulla valutazione della prova indiziaria.

Infine, è inammissibile per manifesta infondatezza il quarto motivo di ricorso là dove si denuncia la mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 507 cod.proc.pen. e 603 cod.proc.pen. in assenza dei presupposti. Rilevato 5 " pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Cons• lie j estensore Il