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Ordinanza — n. 37794/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of specific critical analysis of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Rignanese Libero and Negoescu Vasilica inadmissible for failing to provide a specific critical analysis of the lower court's reasoning. The appellants merely asserted a lack of response to their arguments without referencing concrete aspects of the judgment, which the court noted was factually accurate regarding the destruction of seals on an illegal dwelling. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 616 c.p.p.; Criminal appeals must contain a specific critical analysis of the contested decision, and generic assertions lacking concrete reference to the judgment render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of critical analysis reasonable doubt violation procedural costs criminal procedure code caso poco grave principio del ne bis in idem gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 9920/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed due to intervening withdrawal by the appellant under Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Ordinanza — n. 10464/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and sentencing discretion.
Ordinanza — n. 33776/2024 — snpen
Italian Court dismisses criminal appeal as untimely filed, violating statutory time limits for appeals.
Ordinanza — n. 27777/2021 — snpen
Italian Court dismisses appeals against conviction for resisting a public official due to generic and repetitive grounds.
Ordinanza — n. 10511/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding recidiva and prescription. The court ruled the appeal lacked specific critique and was inadmissible. The court held that manifestly unfounded appeals cannot be used to raise prescription issues. The court established that inadmissible appeals preclude raising non-punishment causes. The court found the appeal lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court determined the appeal was inadmissible due to lack of specific arguments. The court concluded the appeal was inadmissible and ordered costs. The court decided the appeal was inadmissible based on manifest unfoundedness. The court ruled the appeal was inadmissible and costs were awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of specific critique.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIGNANESE LIBERO nato a VIESTE il 10/02/1966 NEGOESCU VASILICA nato il 01/02/1970 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale Rignanese Libero e Negoescu Vasilica sono stati condannati in relazione agli artt. 110, 349 cod.pen.2. - Avverso la sentenza gli imputati ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione sull'affermazione della responsabilità penale e la condanna in violazione del ragionevole dubbio. 3. - I ricorsi sono inammissibili, perché privi della necessaria critica censoria della decisione e dunque generici. I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che vi sarebbe stata una motivazione per relationem senza risposta ai motivi di appello sull'affermazione della responsabilità penale.

Si tratta, il primo profilo, di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il giudice dell'impugnazione ha ricostruito la vicenda dal punto di vista fattuale, ha condiviso la decisione del primo giudice secondo cui gli imputati avevano violato i sigilli apposti all'immobile abusivo in data 08/09/2017, risultando alla data dell'accertamento dell'08/02/2018, adibito l'immobile in parte a ricovero del bestiame e in parte ad abitazione, ed ha offerto puntuale risposta a tutti i rilievi difensivi, dando atto della documentazione acquisita (cfr. 4).

Quanto al profilo della violazione del canone della condanna al di là del ragionevole dubbio, il ricorso è connotato da assoluta genericità e come tale inammissibile. 4. - I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 D E POSIT T\ , ConsiglesQensore Il Presid