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Ordinanza — n. 37793/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for mere complaints regarding evidence evaluation and lack of logical flaws in appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Annamaria Marchioni inadmissible, ruling it constituted mere complaints rather than substantive legal arguments. The appellant alleged violations of specific construction law articles regarding her criminal liability for unauthorized works, but the court found these claims focused solely on factual disputes and evidence assessment. Since the appellate court's decision to attribute the works to Marchioni was based on a non-manifestly illogical evaluation of facts and interests, the cassation court could not intervene.

Regesto Legislator

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Art. 10, 44, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist merely of complaints regarding the evaluation of evidence or factual findings, provided the lower court's decision does not exhibit a manifestly illogical error.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints evaluation of evidence construction law liability manifestly illogical error pretesa abusiva del locatore responsabilità per atto illecito accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ippolito Matrone, che, nel richiamarsi ai motivi di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
d.P.R. n. 380 del 2001
art. 616 cod. proc. pen
Ippolito Matrone, che, nel richiamarsi ai motivi di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHIONI ANNAMARIA nato a NAPOLI il 21/03/1971 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Annamaria Marchioni, che deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 10, 44, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, fungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d'appello ribadito la riconducibilità alla ricorrente delle opere abusive sul rilevo che la Marchioni aveva acquisito la proprietà dell'area nell'ottobre 2019 e che non risultavano realizzate opere abusive sino all'agosto del medesimo anno, da ciò logicamente desumendo che tali opere siano state commissionate dall'imputata, l'unica che, peraltro, aveva un interesse a tale edificazione; letta la memoria del difensore, avv.

Ippolito Matrone, che, nel richiamarsi ai motivi di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2