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Ordinanza — n. 37789/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence revocation, ruling prior crime date matters not for revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37789/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible regarding the revocation of a conditional sentence granted to Xheka Agron. The defendant argued the revocation was improper because a subsequent crime occurred before the sentence became final, but the court rejected this. The court ruled that for revocation purposes, the relevant date is when the benefit became irrevocable, not when the new crime was committed.

Regesto Legislator

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Art. 169 c.p.p.; Art. 169-bis c.p.p.: In cases of revocation of conditional sentence suspension, the temporal priority of a subsequently judged offense is determined by the date the benefit becomes irrevocable, not the date of the offense itself.

Parole chiave

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conditional sentence revocation temporal priority of offense irrevocable sentence date procedural inadmissibility subsequent crime timing revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
265724); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
265724); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020
Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015
Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHEKA AGRON nato il 14/09/1966 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;' RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 22 maggio 2024, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad Agron Xheka Con la sentenza n. 2009/741 del Giudice per l'udienza preliminare di Santa Maria Capua Vetere, riformata dalla Corte di appello di Napoli e definitiva il 20/02/2015; Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 08/06/2017 alla pena di anni due per delitto anteriormente commesso; che il ricorso lamenta l'omessa motivazione sulla memoria difensiva depositata nel corso dell'incidente di esecuzione e sostiene che la condanna sopravvenuta attiene a reati commessi il 04/07/2014 e dunque in epoca successiva alla commissione dei reati oggetto del procedimento nel quale gli era stato concesso il beneficio (01/02/2009); che le doglianze sono palesemente infondate, essendo pacifico in giurisprudenza che «in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056-01;

Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Rv. 265724); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il Co re estensore