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Ordinanza — n. 37788/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order rejecting request for criminal continuity recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Genoa Tribunal's refusal to recognize criminal continuity. The appellant argued for an alternative reading of facts regarding the unity of criminal design, but the court found the lower judge's analysis of temporal gaps and behavioral changes sufficient to reject this claim. Consequently, the court ruled that the original prosecution plan was not proven, adhering to established principles on the burden of proof for continuity.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The recognition of criminal continuity requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and spatial-temporal contiguity, and the necessity of proving that subsequent offenses were programmed at the time of the first crime, not merely relying on isolated indicators.

Parole chiave

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criminal continuity execution proceedings unity of criminal design burden of proof favor rei principle trascuranza degli obblighi di mantenimento reati contro la famiglia incasso dei contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Genova rigettava la richiesta avanzata da Pasqualino Balistreri, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Genova rigettava la richiesta avanzata da Pasqualino Balistreri, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 81 cod. pen
pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALISTRERI PASQUALINO nato a PALERMO il 09/11/1976 avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBAMST

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Genova rigettava la richiesta avanzata da Pasqualino Balistreri, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente analizzato tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il tempo trascorso tra le condotte, il mutamento di atteggiamento del condannato che dopo un primo periodo di inadempimento dell'obbligo alimentare nei confronti della figlia aveva ripreso ad adempierlo, per poi successivamente commettere nuovamente altro reato), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»;

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese process somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il C sigli re