Cassation court dismisses appeal against appellate sentence reduction due to waived grounds and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision to reduce the sentence via a settlement agreement, arguing defects in the formation of consent and the prosecutor's approval. The court ruled that such challenges are inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds for acquittal, and the appellate judge was not required to provide further motivation on these points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement agreements in second instance are admissible only regarding the formation of consent, prosecutor's approval, and divergent rulings, while claims based on waived grounds or failure to evaluate acquittal conditions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MICHELE ANTONIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 10/02/1998 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 16/02/2024, con la quale la Corte di Appello di Lecce, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena per Antonio De Michele ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all'ad. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che la censura vede su profili sui quali il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriore motivazione, dovendosi in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui:
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il Co li e estensore Il Presi