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Ordinanza — n. 37783/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on execution order regarding drug trafficking continuity and criminal unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37783/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's refusal to recognize the continuity of execution for specific drug trafficking offenses. The appellant argued for an alternative reading of the facts under Articles 81 of the Penal Code and 671 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the lower court's reasoning on criminal unity and geographic contiguity logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of criminal unity and execution continuity is logically consistent and based on established facts, rejecting alternative interpretations that ignore the specific circumstances of the criminal network.

Parole chiave

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continuity of execution criminal unity drug trafficking geographic contiguity inadmissible appeal Code of Criminal Procedure Italian Penal Code reati connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta avanzata da Raffaele Rispoli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta avanzata da Raffaele Rispoli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 3) del provvedimento impugnato e non la riconosceva in relazione ai delitti di cui alla sentenza sub 2); Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISPOLI RAFFAELE nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/06/1976 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta avanzata da Raffaele Rispoli, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 3) del provvedimento impugnato e non la riconosceva in relazione ai delitti di cui alla sentenza sub 2); Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso; ha sottolineato che per i delitti sub 1) e 3) la concentrazione cronologica, la medesimezza dei titoli e le modalità di esecuzione delineavano una previa programmazione di tali condotte di spaccio di stupefacenti, che,tuttavia,facevano capo ad una'rete di acquirenti mantenuta dal Rispoli, mentre faceva parte dell'associazione di cui alla sentenza sub 2), ma del tutto avulsa dalle attività di traffico di stupefacenti che egli svolgeva in quel sodalizio ove operava in concorso con soggetti diversi e comunque estranei alla rete descritta nelle sentenze sub 1) e 3); che il ricorrente si limita a censurare la svalutazione da parte della Corte del criterio della contiguità geografica/ma non si confronta con il fatto che la Corte ha evidenziato gli elementi che fanno dubitare dell'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio e che quindi rendono equivoco il dato della contiguità geografica;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024